Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Macculi inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued against the legal qualification of facts, the existence of an aggravating circumstance, and the excessive sentence, but these claims were deemed generic and repetitive of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 61 c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds lack the required specificity, being merely generic or a pedissequous repetition of arguments already disallowed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCULI ANTONIO nato a LECCE il 26/04/1970 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Macculi; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la qualificazione giuridica dei fatti, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., l'eccessività della pena, nonché il diniego delle generiche e della sospensione condizionale, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marígliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, Losito, Rv. 269234 - 01; Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 - 01; Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015, Cortopassi, Rv. 264802 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla qualificazione giuridica alla luce del nesso di causalità tra condotta decettiva e ingiusto profitto; pagg. 3 e 4 sulla sussistenza dell'aggravante, anche in ragione dell'irrilevanza delle agevoli condizioni economiche della vittima; pagg. 4 e 5 sul diniego delle generiche per la prevalenza degli elementi negativi di gravità del reato; pag. 5 sull'equità della pena; pag. 6 sul diniego del beneficio stante il negativo giudizio di prognosi postuma); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i