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Ordinanza — n. 21367/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding punitive treatment and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21367/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Carlo Cirasola inadmissible, rejecting his claims regarding the punitive treatment and sentencing discretion. The court held that arguments concerning punitive treatment lack required specificity, while the sentencing rationale was deemed sufficient through general expressions like 'congruous penalty' without needing detailed justification for a below-average sentence. Furthermore, the denial of generic mitigating circumstances was upheld as valid because the lower court correctly focused on the absence of positive elements required by law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals challenging the punitive treatment of a defendant must be specifically motivated, whereas appeals regarding sentencing discretion are admissible if the judgment contains general expressions of congruity or equity, and the denial of generic mitigating circumstances is valid when the court explicitly notes the lack of required positive elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility punitive treatment specificity sentencing discretion rationale generic mitigating circumstances Art 62-bis criminal code violazione degli oneri dell'autorizzazione sfratto da locali commerciali luogo a utilizzazione sensibile

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRASOLA CARLO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 29/09/1985 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carlo Cirasola; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, più in particolare, l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l'onere di dedurre specificamente e, di conseguenza, nel motivare il diniego, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sul diniego delle generiche per l'assenza di ulteriori elementi positivi da valorizzare e sulla congruità della pena irrogata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i