Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding non-punishment cause under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant contested the lower court's refusal to recognize the cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the arguments were deemed generic and merely repeated those already rejected in the second instance. The court ruled that the appeal failed to provide a new, critical argumentative critique of the appellate decision, necessitating its dismissal and the award of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, being either intrinsically generic or extrinsically repetitive of arguments already disallowed by the court of second instance without offering a new critical analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE NICOLANTONIO nato a MOLFETTA il 07/05/1969 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicolantonio Mele, le cui ragioni sono state ribadite con memoria tempestivamente depositata; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01; Sez. 2, n. 41489 del 26/06/2018, Irrera, Rv. 274261 - 01; Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare le considerazioni esaustive ed accurate riportate a pag. 6 con le quali si rigetta l'invocato riconoscimento della causa di non punibilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il