Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cesare Di Nunno inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged the appellate court's findings on criminal liability and sentencing, arguing for generic mitigating circumstances and procedural errors. The court rejected these claims because the arguments were too general, merely repeated points already dismissed at the second instance, and failed to provide a distinct legal critique of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 624-bis, 648-ter c.p.; The appeal must contain specific grounds; generic or repetitive arguments lacking a distinct critique of the lower court's reasoning result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NUNNO CESARE nato a MOLFETTA il 13/03/1969 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Cesare Di Nunno; ritenuto che í cinque motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334 - 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 01) rilevato, nel dettaglio: (a) che, con riguardo alla eccezione relativa alla incompetenza funzionale del tribunale collegiale rilevava correttamente che il criterio basato sulla connessione opera con riferimento al momento in cui la stessa viene rilevata restando indifferenti i successivi epiloghi processuali in osservanza al principio della perpetuatio iurisdictionis (pag. 5 della sentenza impugnata), (b) che la motivazione in ordine alla conferma della responsabilità non si presta ad alcuna censura e risulta logica ed aderente alle emergenze processuali sicché le doglianze proposte in relazione alla conferma della responsabilità per i reati previsti dagli artt. 624-bis e 648-ter. 1 cod. pen. si profilano come dirette ad ottenere una diversa valutazione capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità; (c) che le doglianze relative al riconoscimento della recidiva ed alla definizione del trattamento sanzionatorio le doglianze difensive si profilano non consentite in quanto dirette ad una diversa ad ottenere diversa valutazione di elementi di fatto già accuratamente ad essa esaustivamente vagliati dai giudici di merito per riconoscere la recidiva e quantificare la sanzione (pagg. 11-13 della sentenza impugnata);rilevato, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec