Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giovanni Ranieri inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellant offered a generic criticism of the sentencing quantification without addressing the detailed reasoning provided by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specificity standards necessary for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; An appeal is inadmissible if its grounds lack specificity, being either intrinsically generic or extrinsically disconnected from the complexity of the contested decision.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI GIOVANNI nato a BARI il 10/05/1982 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giovanni Ranieri; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al primo motivo di appello, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, la corte di appello ha fornito una accurata ed esaustiva motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio (pag. 6 della sentenza impugnata) che risulta contestato in modo sommario attraverso una generica critica alla quantificazione della pena base, ritenuta eccessiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ap