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Ordinanza — n. 21361/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21361/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Carmine Ciccarelli inadmissible due to a complete lack of specificity in its legal grounds. The appellant argued for a violation of law and a defect in reasoning regarding liability, but the court found these arguments generic and devoid of the required detailed citations to the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal failed to allow the appellate judge to identify the specific points of criticism, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds of attack are not specific, lacking the necessary connection to the contested decision's reasoning to enable the reviewing court to exercise its supervisory function.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Criminal Procedure Code generic grounds art. 581 c.p.p. sicurezza dei lavoratori e della popolazione violazione del segreto commerciale lavoro pericoloso

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 582 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI CARMINE nato a PESCARA il 14/08/1959 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carmine Ciccarelli; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio motivazionale della sentenza in punto di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 april