Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's findings on complicity and sentencing but failed to provide concrete arguments linking his claims to the specific facts of the case. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; An appeal must contain specific grounds that directly correlate with the contested decision's reasoning; generic complaints lacking this correlation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE GIUSEPPE nato a BRINDISI il 14/07/1993 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Cavaliere; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza e alla prova degli elementi costitutivi della ricettazione, nonché il diniego delle attenuanti generiche e la mancata sostituzione delle pene detentive brevi, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla prova del dolo eventuale alla luce delle modalità dì ricezione del bene; pag. 5 sul diniego delle generiche e sulla mancata sostituzione in ragione della negativa capacità a delinquere del reo, correttamente desunta dai plurimi precedenti penali e dalla condotta di vita antecedente al reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il