Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and failure to argue new facts under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gianluca Tarantini inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments were found to be generic, repetitive of those rejected at the appellate level, and failing to propose a distinct re-evaluation of evidence or facts. Consequently, the court rejected the request to overturn the lower court's decision on criminal liability and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks the specific grounds required by law, particularly when it merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without presenting new facts or a distinct legal critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINI GIANLUCA nato a LECCE il 06/07/1978 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gianluca Tarantini; ritenuto che il ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), le dog lianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, quanto al rigetto della richiesta di rinnovazione quanto riportato a pag. 10, e, con riguardo alla valutazione delle prove dichiarative, quanto descritto alle pagg. 5-9; infine con riguardo al rigetto del riconoscimento dell'attenuante della provocazione, quanto riportato alla pag. 11); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,