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Sentenza — n. 21357/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment as the crime of receiving is extinguished by the expiration of the limitation period.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21357/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Appellate Court's judgment without remittal because the crime of receiving was extinguished by the expiration of the limitation period. Although the appellant argued that the Appellate Court erred by refusing to convert the custodial sentence to a fine based solely on economic conditions, the Court found the appeal not manifestly unfounded. Consequently, the Court ruled that the limitation period for the crime of receiving had expired on January 3, 2025, rendering the conviction void.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The limitation period for prosecution extinguishes the criminal liability of the accused, thereby rendering any judgment convicting the defendant for the offense void.

Parole chiave

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limitation period crime of receiving criminal liability extinction of crime Cassation annulment commutazione della pena pecuniaria pena pecuniaria non riscuotibile adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sciarra Michele nato a BRINDISI il 08/05/1972 avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d'appello di Lecce CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1.11 Collegio rileva che le doglianze proposte nell'interesse di Sciarra Michele - e, segnatamente, quelle proposte con il terzo motivo di ricorso - non sono manifestamente infondate; il che consente di ritenere instaurato il rapporto processuale in sede di legittimità. Invero, come segnalato dal ricorrente, la Corte di appello ha negato la conversione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delle sole condizioni economiche dell'imputato, segnalando una questione sulla quale si registra un contrasto di giurisprudenza, ragione per la quale la doglianza non si profila come "manifestamente" infondata. 2.La non manifesta infondatezza del ricorso impone, pertanto, di valutare la decorrenza del termine di prescrizione che, tenuto conto del fatto che si procede per I delitto di ricettazione, risulta spirato il 3 gennaio del 2025.

3. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio perché la ricettazione contestata risulta estinta per decorso del termine di prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per prescrizione. Così è deciso, 10/04/2025 Il Presi Il Consigliere estensore SANDRA RECEHIONE PIERO MESS