Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds and inadmissible due to pending appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, rejecting both the claim regarding criminal liability and the argument about prescription. The first ground was rejected because it lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, merely reiterating arguments already dismissed at the appellate level. The second ground was deemed infounded as the five-year prescription period had not yet expired at the time of the appellate judgment, and subsequent prescription could not be raised. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and are merely a repetition of arguments already rejected by the court of first instance, or if the appeal is filed after the prescription period has expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBARDO ANTIMO nato a BRINDISI il 05/12/1978 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; I
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antímo Libardo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410 - 01; Sez. 2, n. 28079 del 12/06/2015, Magrini, Rv. 264145 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 sulla carenza di seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso rilievo, da parte del giudice di merito, della intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato tenuto conto che il 2 febbraio 2024, data della pronuncia della sentenza di appello il termine di prescrizione quinquennale previsto per la contravvenzione contestata non era decorso; che, inoltre, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis