Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding non-prosecution cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Fatah Karimi inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The court found that the appellant merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new factual or legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal lacking specific grounds, characterized by generic arguments or mere repetition of previously disavowed claims, is inadmissible as it fails to perform the critical function of a reasoned critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIMI FATAH CUI 02KMUOW nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fatah Karimi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01 e 266591 - 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'abitualità del comportamento alla luce dei plurimi precedenti della stessa indole, nonché sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione delle modalità esecutive della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10