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Ordinanza — n. 21354/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding recidivism and special mitigation due to lack of evidence and legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21354/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Leonardo Scalese inadmissible, upholding the lower court's refusal to recognize special mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on the minor value of the stolen goods and the specific harm caused, but the court found these arguments contradicted established case law. Consequently, the court ruled that the lower judges correctly applied the law by excluding mitigation due to the non-trivial overall prejudice suffered by the victims.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.; Art. 63, comma primo, n. 1, cod. pen.: The value of the stolen goods is a subsidiary element for assessing special mitigation, and overall social prejudice must be considered beyond mere market value to determine if mitigation applies.

Parole chiave

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recidivism special mitigation minor value overall prejudice inadmissible appeal Cassation Court penal code violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.
258118 - 01); che, inoltre, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n.
Art. 63, comma primo, n. 1, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv.
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti
283340 - 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv.
Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief
Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv.
Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio
275950 - 01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALESE LEONARDO nato il 25/07/1991 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Leonardo Scalese; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità e dell'attenuante del danno di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità della ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa (cfr.

Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 - 01); che, inoltre, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo ed al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (cfr.

Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, ampiamente argomentando le ragioni del mancato riconoscimento (si veda, in particolare, pag. 3 sull'esclusione di entrambe le attenuanti in ragione della non esiguità del complessivo pregiudizio subito dalle pp.00.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1