Criminal appeal dismissed for lack of specificity and failure to contest recidiva in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and procedural violations. The appellant failed to contest the alleged recidiva in the appeal act, violating the requirement to raise such issues at the second instance, and the arguments regarding generic mitigating circumstances were deemed manifestly unfounded and lacking specificity. Consequently, the court upheld the lower court's decision on social danger assessment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it introduces new grounds not contested in the second instance or lacks the required specific factual arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRONCONI MICHEL nato a IMOLA il 23/04/1982 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Michel Tronconi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata esclusione della recidiva contestata, non è consentito in quanto proposto in violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., tenuto conto che il riconoscimento della recidiva non è stato contestato con l'atto di appello, il che preclude la proposizione della doglianza per la prima volta in sede di legittimità; è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente motivato in ordine all'accrescimento della pericolosità sociale del prevenuto (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); considerato che il secondo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nel caso in esame, i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 sull'assenza di elementi positivi, anche a fronte dei plurimi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il