Cassation court dismisses appeals for lack of specific grounds and excessive sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Levak Branco and Venusia Truzzi inadmissible. The appellants argued against the factual reasoning regarding the co-defendant's liability and the severity of the imposed sentence, as well as the civil damages amount. The court rejected these claims because the grounds lacked specific detail, merely repeated arguments already dismissed at the appellate level, and improperly sought a re-evaluation of the trial judge's discretionary sentencing power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.; The grounds for cassation must be specific and argumentative; generic complaints or attempts to re-evaluate the trial judge's discretionary sentencing power without identifying specific errors render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEVAK BRANCO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 01/12/1974 TRUZZI VENUSIA nato a GUASTALLA il 14/02/1980 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Branco Levak e Venusia Truzzi; ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputata Truzzi, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 - 01; Sez. 2, n. 18821 del 2/03/2017, Spagnolo, non massimata), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 sul contributo concorsuale dell'imputata, moglie convivente del coimputato, non solo in ragione dell'intestazione del conto corrente beneficiario degli ingiusti profitti, ma anche degli oggetti materiali delle condotte, nonché alla luce dell'accredito in favore della stessa di parte dei profitti illeciti e della interlocuzione con una donna qualificatasi con il nome della stessa); considerato che anche il secondo motivo, con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio individuato per entrambi gli imputati, non è specifico né consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, in particolare, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 3 sulla congruità della pena alla luce sia della gravità dei reati per i considerevoli danni economici, che della capacità a delinquere degli imputati gravati da plurimi precedenti specifici); osservato che l'ultimo motivo, con il quale si censura l'ammontare del danno liquidato a titolo risarcitorio in favore della parte civile, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nel caso in esame, sono state ampiamente disattese, con corretti argomenti logico-giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 sulla quantificazione non solo del danno patrimoniale, corrispondente all'effettivo esborso, ma anche di quello morale, ritenuto appropriato rispetto al complessivo pregiudizio subito); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della