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Ordinanza — n. 21351/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specificity regarding criminal liability and justification causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21351/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Luigi and Giuseppe Lamberti inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants challenged the court's finding of joint criminal liability for fraud and the denial of a justification cause under Article 54 of the Penal Code. The court rejected these arguments as generic and insufficiently detailed to allow for judicial review, citing procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 54 c.p.: Appeals must specify concrete grounds for overturning the lower court's factual findings or legal application; generic complaints regarding the evaluation of evidence or alternative fact reconstructions are inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability joint offense justification cause procedural admissibility specificity requirement appeal review fraud conviction perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
2 sulla pienezza di prova della responsabilità di entrambi gli imputati alla luce dei plurimi elementi probatori indicati); osservato che le ulteriori doglianze, inerenti al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod.
Art. 581 cod. proc. pen.
pen., sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 54 cod. pen
2 sulla pienezza di prova della responsabilità di entrambi gli imputati alla luce dei plurimi elementi probatori indicati); osservato che le ulteriori doglianze, inerenti al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello
Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata; Sez.
Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco
24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv.
Sez. 2, n. 18821 del 2/03/2017, Spagnolo
278231 - 01; Sez. 2, n. 18821 del 2/03/2017, Spagnolo, non massimata), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAMBERTI LUIGI nato a SIDERNO il 08/02/1986 LAMBERTI GIUSEPPE nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 09/08/1947 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Luigi Lamberti e Giuseppe Lamberti; ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati per il concorso nel reato di truffa, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 - 01; Sez. 2, n. 18821 del 2/03/2017, Spagnolo, non massimata), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 sulla pienezza di prova della responsabilità di entrambi gli imputati alla luce dei plurimi elementi probatori indicati); osservato che le ulteriori doglianze, inerenti al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche e, non assolvendo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,