Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21350/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21350/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by law. The appellant, Emanuele Longoni, challenged the lower court's failure to acquit him, but his arguments were deemed generic and failed to cite specific legal reasons or reference the contested decision's motivation. Consequently, the court could not identify the precise issues raised to exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for cassation lack the required specificity, being too generic to allow the court to identify the precise legal or factual issues raised.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal Code of Criminal Procedure supervisory role generic grounds infrazione alle norme della circolazione contrassegno stradale divieto di condurre

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 129 c.p.p.
E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Emanuele Longoni; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Emanuele Longoni; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGONI EMANUELE nato a PINEROLO il 29/04/1994 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Emanuele Longoni; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata sia intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, che estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 apri