Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Zakaria Idrissi inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal, challenging the acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, was found to lack the required specificity mandated by Article 581. Consequently, the court rejected the generic arguments as they failed to provide the necessary factual and legal critique for judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal against a judgment of acquittal is inadmissible if the grounds are generic and lack the specific factual and legal elements required to enable the reviewing judge to exercise their supervisory function.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IDRISSI ZAKARIA nato il 21/10/1996 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Zakaria Idrissi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata sia intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, che estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza indica gli elementi che sono alla base della censura formulata e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 april