Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Zied Medini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal's decision lacked proper motivation, but the Court found the appeal failed to meet the strict requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Specifically, the appellant did not precisely identify the legal errors or the specific factual elements requiring verification, nor did they critically analyze the arguments used by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; An appeal must contain a precise exposition of legal grounds and factual elements for verification, along with a critical analysis of the lower court's arguments; generic complaints about the use of relationem without specifying the exact legal errors or decisive omitted reasons render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDINI ZIED nato il 02/11/1991 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Zied Medini; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali del provvedimento impugnato, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, l'atto di ricorso deve contenere la precisa prospettazíone delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, nonché della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, nell'ipotesi in cui la sentenza di appello abbia rinviato per relationem al primo grado, l'onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto in maniera specifica dolendosi dell'utilizzo di questa tecnica, in quanto si tratta di una fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all'epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate, confrontandosi con l'apparato motivazionale sottoposto a critica, per come integrato dalle argomentazioni del primo giudice; che, nella specie, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza indicare il contenuto e la decisività dei motivi negletti, non consentendo l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il