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Ordinanza — n. 21347/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to challenge appellate findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21347/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Macrì's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and denial of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repeated from the appellate stage without new critical analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds; generic complaints or mere repetitions of rejected arguments fail to meet the requirement of a reasoned critique of the lower court's decision.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal generic grounds repetition of arguments Code of Criminal Procedure mitigating circumstances court costs osservanza del segreto professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023, Metus
Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023, Metus, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
285519 -01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv.
Sez. 2, n. 30952 del 15/06/2016, Beltrami
279437 - 01; Sez. 2, n. 30952 del 15/06/2016, Beltrami, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiìs
267380 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiìs, Rv.
Sez. 2, n. 13387 del 14/03/2012, Cociu
265826 - 01; Sez. 2, n. 13387 del 14/03/2012, Cociu, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI GIOVANNI nato a CROTONE il 07/12/1987 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giovanni Macrì; considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità per entrambe le truffe ascritte, nonché in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generíche, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023, Metus, Rv. 285519 -01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01; Sez. 2, n. 30952 del 15/06/2016, Beltrami, Rv. 267380 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiìs, Rv. 265826 - 01; Sez. 2, n. 13387 del 14/03/2012, Cociu, Rv. 252708 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa di cui al capo a) dell'imputazione; pagg. 5 e 6 sulla prova della truffa di cui al capo b); pag. 6 sul diniego delle generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,