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Ordinanza — n. 21346/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21346/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Riccardo Lapenna inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for vitiating the first appeal ground, but the court found the reasons generic and merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal of Bologna regarding witness credibility and procedural fairness. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; The appeal must contain specific grounds; generic or repetitive arguments that fail to provide a new critical analysis render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity Article 581 c.p.p. inadmissible appeal generic grounds repetition of arguments censura dell'apprezzamento delle prove parzialità dell'esperto motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Riccardo Lapenna; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al primo motivo di appello, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Riccardo Lapenna; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al primo motivo di appello, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAPENNA RICCARDO nato a CERIGNOLA il 03/06/1963 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Riccardo Lapenna; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al primo motivo di appello, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 sull'attendibilità delle dichiarazioni del teste Vinelli, anche riscontrate da altre dichiarazioni testimoniali, sulla corretta instaurazione del contraddittorio e sulla coerenza nel tempo della complessiva ricostruzione resa sia in sede di spontanee dichiarazioni che in dibattimento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10