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Ordinanza — n. 21345/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21345/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Clemente Fusco inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a specific legal qualification of the facts, but the court found the reasons generic and merely repetitive of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the appeal was dismissed, and Fusco was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack the required specificity, being either intrinsically generic or extrinsically disconnected from the complexity of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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lack of specific grounds Article 581 Code of Criminal Procedure inadmissible appeal generic legal qualification repetition of rejected arguments ricettazione ricupero di diritti doganali origine delle merci

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona
246324 - 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv.
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr
267969 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO CLEMENTE nato a CASERTA il 27/02/1969 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Clemente Fusco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica del fatto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 - 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 sulla corretta qualificazione giuridica in ragione della sussistenza del dolo di ricettazione alla luce del comportamento tenuto dall'imputato e della mancata spiegazione sull'origine della disponibilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 a