Criminal appeal dismissed for lack of specific motivation regarding discretionary sentencing under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Vitale's appeal inadmissible, rejecting his claim of motivational defects regarding the imposed sentence. The court held that the lower judges properly exercised their discretion in setting the base penalty and adjustments for continued offenses, relying on sufficient but non-detailed reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and Vitale was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 81 comma 4 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the specific gradation of a criminal penalty if the lower court's decision is based on sufficient motivation and does not result from arbitrary reasoning or manifest illogic.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 13/03/1985 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Vitale; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo determinato sulla base di una sufficiente e non illogica motivazione; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, in particolare, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; si rileva peraltro che l'aumento per la continuazione deciso dal Tribunale e confermato dalla Corte di appello con motivazione che non si presta a censure (il richiamo effettuato dalla Corte di appello al limite dell'art.81,comma 4 cod. pen. risulta funzionale solo a confermare la pena decisa dal primo giudice sulla base della rilevazione di un contenuto aumento complessivo per la continuazione); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il