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Ordinanza — n. 21342/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21342/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gaetano Soriano inadmissible due to a complete lack of specific legal grounds. The appellant argued for violations regarding responsibility and sanctions, but the court found these reasons generic and devoid of the required specificity under Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, genericity, and a clear correlation with the contested decision's reasoning, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Criminal Procedure Code generic grounds Article 581 c.p.p. violazione dei doveri professionali infortuni sul lavoro indennità di buonuscita

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIANO GAETANO nato a ACERRA il 23/10/1980 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gaetano Soriano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, nell'ipotesi in cui la sentenza di appello abbia rinviato per relationem al primo grado, l'onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto in maniera specifica dolendosi dell'utilizzo di questa tecnica, in quanto si tratta di una fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all'epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate, confrontandosi con l'apparato motivazionale sottoposto a critica, per come integrato dalle argomentazioni del primo giudice; che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,