Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Pietro Timpanelli, challenged the lower court's acquittal and procedural rulings but failed to provide distinct arguments beyond those already rejected in the second instance. The court ruled that merely reiterating previous defenses without new, specific legal or factual criticism does not satisfy the requirement for a reasoned critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 500, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, genericity, or fail to offer a new argumentative critique distinct from those already disallowed in the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIMPANELLI PIETRO nato a MONDRAGONE il 18/11/1972 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Timpanelli; ritenuto che tutti i motivi ricorso, con i quali si contesta l'acquisizione ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., la qualificazione giuridica del fatto e la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01; Sez. 2, n. 41489 del 26/06/2018, Irrera, Rv. 274261 - 01; Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 11 - 13 sui concreti elementi da cui desumere che la p.o. sia stata minacciata dall'imputato; pagg. 15 e 16 sulla consumazione della rapina; pagg. 16 e 17 sulla pienezza di prova del sequestro di persona e sull'irrilevanza, ai fini della decisione, delle integrazioni istruttorie); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il