Italian Court dismisses appeals regarding recidivism and sentencing mitigation as inadmissible for lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Luigi Granata and Salvatore Pugliese inadmissible. The defendants argued against the court's finding of joint responsibility for the crime of receiving stolen goods and the denial of statutory sentencing mitigation. The court rejected these claims because they sought a re-evaluation of evidence rather than pointing out specific logical errors in the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 648, comma 4 cod. pen.: Appeals challenging factual findings or sentencing discretion are inadmissible unless they identify specific, decisive logical flaws in the lower court's motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRANATA LUIGI nato a VILLARICCA il 02/12/1955 PUGLIESE SALVATORE nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 16/12/1969 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Luigi Granata e Salvatore Pugliese; ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati per il concorso nel reato ricettazione, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 - 01; Sez. 2, n. 18821 del 2/03/2017, Spagnolo, non massimata), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 3-6 sulla pienezza di prova della responsabilità di entrambi gli imputati alla luce dei plurimi elementi probatori indicati); osservato che le ulteriori doglianze, inerenti al mancato riconoscimento della attenuante prevista dall'art. 648, comma 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche che, invero, le doglianze difensive anche in questo caso mirano ad ottenere dalla Cassazione una diversa valutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova senza indicare vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno delle attenuanti invocate; invero la Corte di appello, con motivazione che non si presta ad alcuna censura ha rilevato che il non modesto valore del bene ostava alla concessione dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen. e rileva che il comportamento processuale degli imputati, e le risultanze processuali complessive non consentivano di concedere le attenuanti atipiche; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso