Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of concrete specificity regarding the minor circumstance defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ahmad Afraz inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant contested the refusal to recognize the minor circumstance mitigation, arguing the lower court ignored his specific claims. The court ruled that the appeal lacked concrete specificity and was unfounded because the trial judges implicitly rejected the defense by negatively valuing aggravating factors under Article 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity and is manifestly unfounded, particularly when the lower court's decision logically excludes the contested defense without requiring a specific re-examination of every argument.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFRAZ AHMAD nato il 11/11/1993 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ahmad Afraz; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; che, nella specie, i giudici del merito hanno implicitamente rigettato la richiesta difensiva, escludendo di fatto la lieve entità della rapina, laddove hanno valorizzato negativamente, ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, gli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 4 sulla gravità del reato per le modalità della condotta e sulla capacità a delinquere del reo per i precedenti giudiziari e la negativa condotta di vita); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 apri