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Ordinanza — n. 21334/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and invalid generic arguments on evidence and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21334/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Giuliano Lo Priore inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The court found that the appellant's arguments regarding evidence misrepresentation and sentencing were generic, repetitive of lower court decisions, and failed to meet the threshold for substantive review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal to the Supreme Court must contain specific, decisive grounds; generic complaints or mere repetitions of lower court arguments are inadmissible, and the court cannot re-evaluate evidence or apply generic sentencing reductions without concrete factual support.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal generic sentencing arguments evidence misrepresentation criminal procedure law contraffazione di merci inchiesta per falsità atti guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11895 del 17/02/2009, Veroggìo, Rv. 244379
Sez. 2, n. 11895 del 17/02/2009, Veroggìo, Rv. 244379 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRIORE GIULIANO nato a AVELLINO il 14/02/1986 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; „y

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuliano Lo Priore; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di riciclaggio, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; che, peraltro, le doglianze difensive tendono anche a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che, tuttavia, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e/o si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in questa sede; p- che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 11895 del 17/02/2009, Veroggìo, Rv. 244379 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sulla prova del contributo concorsuale dell'imputato che, presentando documentazione falsa di acquisto dell'autovettura tedesca, in realtà provento di furto, ne chiedeva la nuova immatricolazione in Italia, nonché sulla non decisività delle doglianze difensive a contrastare tale indubbia ricostruzione, come nel caso dell'erronea indicazione del modello, trattandosi di mera distrazione del teste); considerato che il secondo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, più in particolare, l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l'onere di dedurre specificamente e, di conseguenza, ai fini del diniego di una richiesta generica, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del meríto, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplícitato, con argomentazione esente da criticità giustfficative, le ragìonì del dìnìego (sì veda, in particolare, pag. 7 sulla genericità della richiesta difensiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decìso, il 10 aprile 2025. Il Consigliere estensore Il Pr idente anraRf,cchio