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Ordinanza — n. 21220/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as only legal violations are admissible against peace court appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21220/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming convictions for assault and threats, arguing procedural errors and evidentiary issues. The court ruled that appeals against peace court judgments are strictly limited to legal violations, excluding general complaints about factual reconstruction or motivation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; d.lgs. n. 274/2000: Appeals against second-instance judgments for peace court crimes are admissible only for legal violations, excluding general complaints regarding factual reconstruction or motivation.

Parole chiave

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peace court appeals legal violations only inadmissible appeal second instance review procedural admissibility minaccia nel diritto penale reati violenti pericolo di tortura

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
art. 63 cod. proc. pen
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione e violazione dell'art. 63 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci
Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANNA LORETO nato a VALLELUNGA PRATAMENO il 25/05/1966 avverso la sentenza del 06/06/2024 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Loreto D'Anna ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, che, concedendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del Giudice di pace di Caltanissetta, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di percosse e di minaccia;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge. In ogni caso, il suddetto motivo non è deducibile in quanto non si tratta di norme la cui inosservanza è prevista a pena di nullità (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04);

3. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione e violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi la cui posizione non era nota al momento dell'apertura del dibattimento, è manifestamente infondato, perché - come anche chiarito dalla Corte di merito a pag. 3 del provvedimento impugnato - i suddetti soggetti erano stati sentiti dal giudice di primo grado in un momento in cui non rivestivano la qualità di imputati nè di indagati in procedimento connesso e, dunque, correttamente non ne veniva dichiarata l'inutilizzabilità. In ogni caso, l'eventuale inutilizzabilità riguarderebbe le dichiarazioni dalle quali emergerebbero indizi di colpevolezza e non anche quelle deposizioni testimoniali rese da chi era estraneo al fatto di reato. Il motivo è altresì genrico poiché non indica la decisività delle prove dichiarative delle quali denuncia l'inutilizzabilità (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416);

4. Considerato, inoltre, che tutti i restanti motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione della circostanza attenuante della provocazione, non sono consentiti in sede di legittimità perché, come si è già chiarito, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per il dedotto vizio di motivazione;5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C