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Ordinanza — n. 21215/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21215/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal was a generic allegation of reasoning defects regarding the conviction for improper fraudulent bankruptcy. The court rejected this because the appeal failed to specify the exact elements of the reasoning it contested, violating the requirement for precise grounds under Article 581 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal must specify the exact elements of the reasoning it contests; generic assertions without identifying specific grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds Art. 581 cod. proc. pen. generic reasoning defect improper fraudulent bankruptcy bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è estremamente generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLARO NICOLA nato a OTTAVIANO il 15/08/1969 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Nicola Molaro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è estremamente generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano pag. 6 e 7 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 23 apr