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Ordinanza — n. 21212/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses civil appeal against defamation judgment for inadmissibility due to untimely complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21212/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The lower court had dismissed the criminal prosecution for the complaint being filed too late, as the victim knew of the defamatory writing in 2017. The Court rejected the appellant's arguments regarding legal errors and factual re-evaluation, stating that such matters fall exclusively within the trial court's domain.

Regesto Legislator

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Art. 124 cod. pen.; Art. 595 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence; mere complaints on facts constitute inadmissible grounds for appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility untimely complaint factual re-evaluation defamation liability procedural time limits costs award perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 124 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la parte civile ricorrente si duole del vizio di legge in relazione all'art. 124, cod.
Art. 595 cod. pen.
Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Perugia ha riformato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Perugia in data 23 ottobre 2023, che aveva affermato la responsabilità di Carlo Graciolini per il reato di cui all'art. 595, cod.
Art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.
Ritenuto che la prospettazione della ricorrente parte civile, relativa alla non applicabilità del nuovo art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. è irrilevante, in quanto il Collegio ha optato per l'inammissibilità del ricorso.4.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari
265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BAZZUCHI SARA nato a GUALDO TADINO il 04/10/1983 nel procedimento a carico di: GRACIOLINI CARLO nato a VALFABBRICA il 14/10/1964 avverso la sentenza del 17/05/2024 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Perugia ha riformato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Perugia in data 23 ottobre 2023, che aveva affermato la responsabilità di Carlo Graciolini per il reato di cui all'art. 595, cod. pen., nei confronti della parte civile, odierna ricorrente. In particolare, il giudice d'appello ha dichiarato non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, dovuto all'intempestività della querela;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la parte civile ricorrente si duole del vizio di legge in relazione all'art. 124, cod. pen., è inammissibile, atteso che è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed in quanto tale non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto intempestiva la querela, essendo stato accertato che, già in data 28.12.2017, la persona offesa aveva avuto piena contezza dello scritto contestato come diffamatorio. Le argomentazioni al riguardo sviluppate sono logiche e ancorate alle prove; per questo, si tratta di affermazioni non sindacabili in sede di legittimità;

3. Ritenuto che la prospettazione della ricorrente parte civile, relativa alla non applicabilità del nuovo art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. è irrilevante, in quanto il Collegio ha optato per l'inammissibilità del ricorso.4. Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; 3.1. Letta la memoria della difesa dell'imputato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend