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Ordinanza — n. 21211/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal reasoning and factual references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21211/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by the Bellavia couple inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants argued for violations of specific criminal procedure articles but failed to provide the required detailed legal reasoning and factual references. The court ruled that without explicit arguments linking the appeal to the specific grounds of the lower court's decision, the claims were generic and thus rejected.

Regesto Legislator

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Art. 581, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they lack specific legal reasoning and fail to establish a necessary correlation with the facts and grounds of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific legal reasoning correlation with decision criminal procedure code procedural costs generic arguments factual references furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 192, cod. proc. pen.
Art. 530, cod. proc. pen.
Art. 581, cod. proc. pen.
Invero, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581, cod. proc. pen., omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
A questo riguardo, va altresì ricordato che, da ultimo, in particolare, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELLAVIA SALVATORE nato a FAVARA il 22/01/1955 BELLAVIA GRAZIELLA nato a AGRIGENTO il 02/12/1984 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 26 aprile 2023, che ha condannato Graziella Bellavia e Salvatore Bellavia per il reato di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 7, cod. pen.;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge per inosservanza od erronea applicazione degli artt. 192 e 530, cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto aspecifico, prospettando delle deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei riferimenti ai dati di fatto che sorreggono le richieste. Invero, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581, cod. proc. pen., omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che, da ultimo, in particolare, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, hanno affermato un principio noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione, così come anche quelli d'appello, sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento oggetto di impugnazione;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; Lette le conclusioni e la nota spese depositate per conto della parte civile il 10.4.2025 e rilevatane la tardività da cui deriva l'impossibilità di procedere alla rifusione

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così