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Ordinanza — n. 21210/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21210/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a suspended sentence for attempted robbery, arguing violations of law and procedural norms regarding the crime's elements and sentencing. The court rejected these claims as generic, unsupported by new evidence, and inconsistent with the lower court's reasoned decisions.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on generic grounds, lacks specific legal arguments, or fails to address the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds suspended sentence attempted robbery court costs procedura di revisione penale modifica della sentenza violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
art. 133 cod. pen
Sul punto, occorre sottolineare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito 2 dze esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca
Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci
Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale
199903; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera
231164; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULISANO CALOGERO nato a CANICATTI' il 21/03/1946 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che, con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, concedendo la sospensione condizionale della pena, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 3 febbraio 2022, che aveva affermato la responsabilità di Calogero Gulisano per il reato di cui all'art. 612, secondo e terzo comma, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge, dell'inosservanza di norme processuali e del vizio di motivazione, per essere stati ritenuti configurati l'elemento oggettivo e soggettivo del reato, è inammissibile, prospettando deduzioni inedite e generiche, non proposte con l'appello e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta. Inoltre, il motivo è manifestamente infondato, in quanto il provvedimento impugnato e quello di primo grado risultano adeguatamente motivati e privi di deficit logici, anzi coerenti con l'analisi riportata delle prove e del loro significato (cfr. par. 3.1. della sentenza d'appello);

3. Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge, dell'inosservanza di norme processuali e del vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che il provvedimento impugnato è correttamente motivato e privo dei difetti di assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Inoltre, è inammissibile, poiché anche in questo caso le doglianze, prospettanti deduzioni del tutto generiche, si risolvono in un mero "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti. La Corte territoriale, invece, ha messo in evidenza, in chiave negativa, la gravità della condotta attuata, con l'uso di una pistola ed esplodendo un colpo per terrorizzare la vittima;

4. Considerato, altresì, che il terzo motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole della violazione di legge, dell'inosservanza di norme processuali e del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché dell'eccessiva misura del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, atteso che non si confronta con il provvedimento impugnato. Invero, la Corte di appello ha confermato la statuizione del provvedimento di primo grado con cui venivano concesse le circostanze attenuanti generiche, sia pure in misura equivalente alla contestata aggravante.

Inoltre, il trattamento sanzionatorio risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. Sul punto, occorre sottolineare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito 2 dze esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);

5. Rilevato che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della violazione di legge, per non essere stata dichiarata l'estinzione del reato per maturazione del termine di prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto l'asserita inosservanza è palesemente smentita dagli atti processuali. Al riguardo, si evidenzia che, considerate le sospensioni, la prescrizione è maturata successivamente alla sentenza pronunciata dalla Corte di appello, sicchè, stante l'inammissibilità del ricorso, non può essere rilevata per la formazione del giudicato sostanziale (cfr.

Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531). Il più recente arresto espressamente determinatosi sul tema, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, ha analizzato funditus la questione, concludendo nel senso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data successiva alla sentenza d'appello così come in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso;

6. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore