Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenge on sentencing motivation under Cassation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Rega inadmissible, confirming the lower court's conviction for multiple criminal offenses. Rega argued the appellate judgment lacked proper motivation regarding the sentence, but the court found this objection generic and unsupported. The decision rests on the established principle that Cassation review of sentencing is limited to checking for arbitrariness or illogical reasoning, not a new evaluation of proportionality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 617, cod. pen.: The cassation review of sentencing is limited to verifying the absence of arbitrariness or illogical reasoning, rendering generic challenges to the motivation of the sentence inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGA PASQUALE nato a PORTICI il 05/04/1967 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 22 febbraio 2023, di condanna nei confronti di Pasquale Rega per i reati di cui agli artt. 61, primo comma, n. 2, 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617-sexies e 640-ter, primo comma, cod. pen.;
2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole del vizio di motivazione del provvedimento d'appello in relazione alla condanna e al trattamento sanzionatorio, è estremamente generico e manifestamente infondato, atteso che la sentenza risulta adeguatamente motivata, quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente. Costituisce, poi, orientamento consolidato di questa Corte regolatrice ritenere che il sindacato di legittimità in tema di dosimetria sanzionatoria sia limitato, poiché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).
3. Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso