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Ordinanza — n. 21204/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being mere factual complaints rather than legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21204/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Alessandro Laurini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Laurini argued that the lower court violated procedural rules and lacked logical motivation regarding his conviction for specific crimes. The court rejected these claims because they constituted mere expressions of dissatisfaction with the facts rather than demonstrating a clear legal error or gross motivational defect.

Regesto Legislator

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Art. 195, comma 1 e 7, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals formulated as mere complaints about factual reconstruction without manifest illogical motivation are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation procedure factual complaints manifest illogicality court costs criminal appeal procedural law azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 195, comma 1 e 7, cod. proc. pen.
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge in relazione all'art. 195, comma 1 e 7, cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURINI ALESSANDRO nato a ROMA il 27/04/1969 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Ancona in data 16 dicembre 2022, che aveva affermato la responsabilità di Alessandro Laurini per i reati di cui agli artt. 81, 610, 635, cod. pen., e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;

2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge in relazione all'art. 195, comma 1 e 7, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili, in quanto formulati secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, che si risolvono in mere doglianze in punto di fatto, funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482) 3. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso