Italian Court dismisses appeals against conviction for home invasion, citing lack of necessity defense and sufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Vinci Letterio and Pimpo Giuseppa inadmissible. The appellants argued for a violation of penal law regarding home invasion and the lack of necessity defense, but the court found their complaints merely repeated previous rejected arguments. The decision upheld the lower court's finding that economic hardship does not constitute an actual emergency and that the defendant's criminal history justified the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals based on the mere repetition of previously examined and rejected grievances are inadmissible; similarly, appeals challenging the sufficiency of reasoning regarding recidivism are rejected when the lower court has adequately addressed the facts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VINCI LETTERIO nato a MESSINA il 20/12/1973 PIMPO GIUSEPPA nato a MESSINA il 28/09/1977 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Vinci Letterio e Pimpo Giuseppa ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha parzialmente riformato, sotto il profilo sanzionatorio, la sentenza di primo grado, di condanna nei loro confronti per il concorso nel reato di violazione di domicilio;
2. Rilevato che il primo e il secondo motivo dei ricorsi - con i quali i ricorrenti denunciano la violazione della legge penale in relazione, rispettivamente, alla normativa concernente la fattispecie di violazione di domicilio e al mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità — sono inammissibili in quanto fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di censure già vagliate e correttamente disattese dai giudici del merito. La sentenza impugnata ha evidenziato che la semplice circostanza per cui l'appartamento fosse disabitato all'epoca dei fatti non è sufficiente a manifestare l'intenzione dell'imputato di non voler usufruire del bene, mentre per ciò che concerne l'esimente dello stato di necessità, non può ritenersi soddisfatto il requisito dell'attualità del pericolo, dal momento che la difficoltà economica e la conseguente necessità abitativa sono caratterizzate dalla permanenza e non dall'attualità e costituiscono esigenze rispetto alle quali è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (si vedano, in particolare, 3 e ss. del provvedimento impugnato);
3. Considerato che il terzo motivo di ricorso si duole del vizio di motivazione, in relazione alla contestata recidiva, nonostante vi sia motivazione da parte della Corte di appello con riferimento ai numerosi e gravi precedenti penali gravanti sull'imputato, considerati sintomatici della persistente pericolosità sociale dello stesso. La censura è, pertanto, manifestamente infondata;
4. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di éuro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 TA Il Consigliere estensore _ERIA Il Presi