Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding bankruptcy charges against a nominal partner claiming lack of culpability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gino Semplicio inadmissible, upholding his conviction for simple documentary bankruptcy. The appellant argued that his status as a 'wooden head' (nominal partner) and lack of technical competence should exclude criminal liability. The court rejected this, citing established precedent that such defenses do not negate culpability in this offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 217, comma 2; Art. 224 I. fall.: In simple documentary bankruptcy, criminal liability cannot be excluded for a nominal partner or a de facto company partner who voluntarily distanced themselves from administration or claimed technical incompetence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMPLICIO GINO nato a CITTA' SANT'ANGELO il 28/02/1972 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Gino Semplicio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la condanna emessa in primo grado nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 217, comma 2, e 224 I. fall.;
2. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione al fatto che la sua responsabilità è stata affermata nonostante la sua qualità di "testa di legno", tale da escluderne la colpevolezza - è manifestamente infondato; con tale motivo si prospettano enunciati in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità. E difatti, in tema di bancarotta semplice documentale, data la natura colposa del reato, la responsabilità non può essere esclusa né per il socio di una società di fatto che si sia tenuto volontariamente estraneo alla amministrazione della società, né per il prestanome, che abbia assunto di fronte ai terzi la qualifica di socio unico della società di fatto (Sez. 5, n. 334 del 29/03/1968, Luppi, Rv. 108105), e neppure adducendo la propria incompetenza tecnica (cfr. Sez. 5, n. 34690 del 19/4/2005, Micucci, Rv. 232317);
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente