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Ordinanza — n. 21195/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for false identity document use; subjective element requires generic intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21195/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the conviction for the crime of false identity documents. The appellant argued for subjective fault and mitigating circumstances, but the court found the generic intent sufficient and the second and third grounds inadmissible as they concern sentencing rather than conviction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; The subjective element of the crime of false identity documents consists of generic intent, not a specific purpose, and appeals regarding sentencing treatment are inadmissible if the lower court provided adequate reasoning.

Parole chiave

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false identity documents generic intent inadmissible appeal sentencing treatment recidivism public faith crimes Cassazione ordinanza inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Rilevato che Eigbiremolen Hortins Akhimen ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, emessa nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.;
art. 495 cod. pen
Rilevato che Eigbiremolen Hortins Akhimen ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, emessa nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EIGBIREMOLEN HORTINS AKHIMEN nato il 24/09/1973 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Eigbiremolen Hortins Akhimen ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, emessa nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - è manifestamente infondato poiché deduce critiche che non trovano spazio nel provvedimento impugnato; in particolare, la Corte territoriale si è adeguata al criterio ermeneutico consolidato, con cui si afferma che, per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., l'elemento psicologico consiste nel dolo generico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità. Nel caso di specie, le risultanze processuali dimostrano come l'imputato si sia servito della carta d'identità e del permesso di soggiorno con evidente coscienza e volontà di fornire un nominativo diverso dal proprio (si veda, in particolare, pagina 8 della sentenza impugnata);

3. Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso - con i quali il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della contestata recidiva - sono inammissibili in quanto inerenti al trattamento sanzionatorio, invece sorretto, nel provvedimento d'appello, da adeguata motivazione fornita dalla Corte territoriale; i giudici di secondo grado hanno rilevato l'assenza di elementi positivamente valutabili tali da giustificare la concessione delle invocate attenuanti.

In egual modo, non può essere disapplicata la contestata recidiva tenuto conto delle modalità della condotta nonché dei precedenti penali dell'imputato, i quali hanno in gran parte ad oggetto delitti contro la pubblica fede, sintomo di una proclività alla commissione dei reati, anche della medesima indole, che dimostra come la condotta in oggetto sia la prosecuzione di un processo delinquenziale avviato da tempo (si veda, in particolare, pagina 11 del provvedimento impugnato), nel solco di quanto le Sezioni Unite della Cassazione da tempo hanno chiarito al fine di indicare il perimetro di verifica della sussistenza di tale speciale circostanza aggravante;

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore I