Cassation court dismisses appeal against aggravated attempted theft conviction for insufficient motivation on mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for aggravated attempted theft. The appellant argued that the lower court failed to recognize the particular mitigating circumstances of the offense, but the court found the appellate judgment's reasoning adequate regarding the exclusion of such leniency. Consequently, the court ruled that the discretionary comparison of circumstances made by the trial judge was not subject to review in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.; Art. 131-bis c.p.: The court of appeal's assessment of particular mitigating circumstances is reviewable only for arbitrariness, requiring a complex evaluation of conduct, culpability, and damage, where indicating relevant factors suffices without exhaustive analysis.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAIMO GIUSEPPE nato a PALERMO il 22/09/1988 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Giuseppe AlairrO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di tentato furto aggravato;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto. Invero, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Così è accaduto nel caso di specie, in cui il giudice di appello ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della modalità della condotta;
3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); 3.1. Considerato, quindi, che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono incensurabili in sede di legittimità;
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.