Italian Court dismisses appeal against bankruptcy conviction for misappropriation of assets and funds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the second instance conviction for misappropriation of assets under Article 216 of the Bankruptcy Law. The appellant argued for a review of evidence regarding the misappropriation of amortizable assets and funds, but the court found these claims to be mere complaints lacking specific argumentation. The court ruled that the lower court's evaluation of evidence was not flawed and that the appeal failed to demonstrate how the reasoning was logically disarticulated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 c.p.c.; Art. 102, comma 5 TUIR: The Court of Cassation cannot review the factual evaluation of evidence or reconstitute facts; appeals must specifically identify and argue how the lower court's reasoning was logically flawed or evidence was mischaracterized to affect the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELLA ANGELO nato a AGRIGENTO il 18/03/1965 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Angelo Vella ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 216 L. Fall.;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta il travisamento della prova con riferimento alla distrazione dei beni ammortizzabili - non è deducibile in sede di legittimità in quanto il vizio di travisamento della prova desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. Dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella mera enucleazione di fatti che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata;
2. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione dell'art. 102, comma 5 TUIR, con riferimento alle fatture relative ai beni ammortizzabili - è inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, sicchè esse omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
3. Considerato che il terzo motivo - che lamenta travisamento della prova con riferimento alla distrazione delle somme di denaro - è manifestamente infondato perché, come si è già chiarito, tale vizio si configura quando il giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova; e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione. Tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). 3.1. Considerato che, invece, il ricorso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere este