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Sentenza — n. 21187/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses theft conviction due to statute of limitations expiring before judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21187/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Appeal confirmed Suzana Radosavljevic's conviction for aggravated theft, but the Supreme Court annulled this decision. The appellant argued the statute of limitations had expired, a point the lower court failed to address. The Supreme Court found the limitation period of 12 years and 6 months had passed before the judgment, extinguishing the crime and voiding the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 157, 161 cod. pen.; The criminal penalty is extinguished by the statute of limitations if the period expires before the judgment, requiring the court to annul the conviction.

Parole chiave

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statute of limitations criminal extinction aggravated theft appeal procedure nullity of notification esecuzione delle pene e delle misure commisurazione della pena per rapina revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 157 cod. pen.
Rilevato, quindi, che il termine di prescrizione per il reato contestato è pari, nel massimo, ad anni 12 e mesi 6 ex art. 157 e 161 cod.
Art. 161 cod. pen.
Art. 175, comma 2 cod. proc. pen.
La ricorrente non è stata restituita nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod.
Art. 175, comma 8 cod. proc. pen.
La ricorrente non è stata restituita nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod.
art. 670 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Suzana Radosavljevic per il delitto di furto pluriaggravato, all'esito della proposizione dell'appello in seguito all'istanza ex art. 670 cod. proc. pen.
art. 175 cod. proc. pen
Non si applica, quindi, al caso di specie, la disciplina di cui all'art. 175 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
(Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Sez. 2, n. 40791 del 8/10/2024
Infatti, come condivisibilmente affermato da Sez. 2, n. 40791 del 8/10/2024, Serafini, Rv.
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Testo completo

uente SENTENZA sul ricorso proposto da: RADOSAVLJEVIC SUZANA nato il 01/11/1979 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Suzana Radosavljevic per il delitto di furto pluriaggravato, all'esito della proposizione dell'appello in seguito all'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. dell'imputata, accolta dal giudice dell'esecuzione;

2. Avverso la sentenza citata ricorre l'imputata, tramite il difensore, deducendo quale unico motivo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale, non rilevato dalla pronuncia impugnata.

3. Il ricorso è fondato. 3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). 3.2. Nella specie l'eccezione di prescrizione è fondata. La sentenza di condanna in contumacia è stata emessa dal Tribunale di Roma il 24.10.2022, in relazione ad un reato di furto pluriaggravato commesso in data 24.12.1998. La ricorrente non è stata restituita nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., bensì il Tribunale di Avellino, quale giudice dell'esecuzione adito ex art. 670 cod. proc. pen., con ordinanza emessa in data 8 luglio 2022, ha dichiarato la nullità della notifica dell'estratto contumaciale e, di conseguenza, dell'ordine di esecuzione.

Non si applica, quindi, al caso di specie, la disciplina di cui all'art. 175 cod. proc. pen. Infatti, come condivisibilmente affermato da Sez. 2, n. 40791 del 8/10/2024, Serafini, Rv. 287216, il disposto dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., per effetto del quale, nel caso di restituzione nel termine concessa ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67, non si tiene conto, nel computo della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione, non è suscettibile di estensioni analogiche "in malam partem".

La pronuncia era relativa proprio ad una fattispecie in cui la Corte ha affermato l'impossibilità di applicare analogicamente l'indicata sospensione dei termini di prescrizione al caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia accertato, a norma dell'art. 670 cod. proc. pen., che la sentenza non è esecutiva per omessa notificazione dell'estratto contumaciale e abbia disposto la rinnovazione dello stesso.3.3. Rilevato, quindi, che il termine di prescrizione per il reato contestato è pari, nel massimo, ad anni 12 e mesi 6 ex art. 157 e 161 cod. pen., decorso il 24.6.2010, prima della pronuncia della sentenza impugnata, secondo quanto risulta dagli atti;

4. Considerato, altresì, che non sussistono elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e che va rilevato, dunque, l'intervenuto decorso del termine prescrizionale, da cui discende l'estinzione del reato

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il