Cassation court dismisses appeal against simple bankruptcy conviction for inadequate reasoning on leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Rocco Nobile inadmissible regarding his conviction for simple bankruptcy. The appellant argued the lower court failed to recognize non-punishability due to minor offense severity and denied generic mitigating circumstances. The court ruled that the appellate judgment provided sufficient reasoning by evaluating specific conduct and damage, citing established precedents on judicial discretion in assessing leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, primo comma, cod. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.: The court's motivation is adequate if it addresses relevant factors regarding conduct and damage without needing to examine every element, and generic mitigating circumstances may be denied based on decisive personal and factual indicators.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBILE ROCCO nato a GIRIFALCO il 24/04/1955 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Rocco Nobile ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta semplice;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione al riguardo;
3. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso di specie, il giudice di appello ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della modalità della condotta e della non esiguità del danno e tali valutazioni non si rivelano disomogenee rispetto ai principi ermeneutici appena citati;
4. Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il P