Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere complaints and infounded lack of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a finding of responsibility beyond reasonable doubt and requested generic mitigating circumstances, but the court rejected these as mere complaints or infounded arguments. The decision rests on the principle that appellate review requires substantive argumentation and that lower courts need not address every favorable element when deciding on mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based solely on mere complaints or infounded arguments regarding the application of generic mitigating circumstances are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARRO PATRIZIA nato a MILANO il 12/08/1960 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Patrizia Gasparro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la condanna dell'imputata per i reati di cui agli artt. 483 cod. pen. e 259, comma 1, D. Igs. 152/2006;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità della ricorrente "oltre ogni ragionevole dubbio" - è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, omettondo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; con motivazione esente da vizi logici, il giudice d'appello ha chiarito che la spedizione e la relativa documentazione erano riconducibili alla società della ricorrente;
3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Non è necessario, infattim che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269);
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensoiza Il Presid