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Ordinanza — n. 21184/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for mere factual complaints and lack of legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21184/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fouad Mohamed inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Mohamed argued that the lower court failed to exclude recidivism due to the minor nature of the theft and his socio-economic influence. The court rejected this as a mere factual complaint, stating that the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate facts reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine mere factual complaints or substitute its own assessment of facts for that of the trial judge, whose exclusive power it is to evaluate the evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaint Court of Cassation powers recidivism exclusion socio-economic influence truffa aggravata gravi addebiti penali altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Considerato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOUAD MOHAMED (CUI: 01LYK4D) nato il 14/11/1983 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Mohamed Fouad ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si censura violazione di legge in ordine alla omessa esclusione della sussistenza della recidiva, nonostante la non particolare gravità del reato commesso e la scarsa pericolosità e colpevolezza dell'imputato, che sarebbe stato indotto al crimine a causa dell'influenza del proprio contesto socio-economico - è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il ricorrente tende ad ottenere, in altre parole, una inammissibile ricostruzione alternativa della vicenda di cui è protagonista, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4);

3. Considerato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 3.1. Rilevato ancora che il ricorso si rivela anche piuttosto generico e, per questo, incorre in un ulteriore profilo di inammissibilità;

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23