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Ordinanza — n. 21183/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21183/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the criminal appeal filed by Francesco Gerbase inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged his conviction for aggravated theft, arguing violations of law and illogical reasoning regarding his responsibility and aggravating circumstances. The court rejected these claims because the appeal lacked the specific factual elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure, rendering the arguments generic and incoherent.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it fails to specify the factual elements underlying the criticism of the lower court's reasoning, rendering the grounds generic and preventing the appellate judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal Code of Criminal Procedure specific factual elements aggravating circumstances theft supervisory power of appeal court costs award indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERBASE FRANCESCO nato a SAPRI il 06/07/1980 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; • OSSERVA 1. Rilevato che Francesco Gerbase ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; letta la memoria difensiva con cui il ricorrente reitera gli argomenti di critica dedotti nel ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si censura violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente e alla ritenuta sussistenza delle aggravanti del danno di rilevante gravità e dell'esposizione a pubblica fede, è inammissibile perché generico, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il ricorso non indica gli elementi di fatto che sono alla base della censura formulata in relazione all'affermazione di responsabilità, se non in modo assertivo (nella sola rubrica del motivo) e confuso nella spiegazione delle ragioni. Anche con riguardo alla dedotta violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza delle aggravanti, gli argomenti di censura sono privi di coerenza logica non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23