Cassation court dismisses appeal claiming sentencing disproportionality as it involves discretionary merit evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Halilovic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Halilovic argued that the first-instance court failed to properly weigh the mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4, of the Penal Code against aggravating factors. The court rejected this claim because assessing the balance between mitigating and aggravating circumstances is a discretionary act of the trial judge that falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; The assessment of the balance between mitigating and aggravating circumstances constitutes a discretionary judgment of merit, which is not subject to review by the Court of Cassation unless it results in arbitrary reasoning or illogical deduction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ANTONIO nato a PRATO il 20/08/1976 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Antonio Halilovic ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordine alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'omesso riconoscimento della prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod., pen. rispetto alle contestate aggravanti, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poichè implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); 2.1. Rilevato che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) dimostrano anche la manifesta infondatezza della critica difensiva;
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 apr