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Ordinanza — n. 21180/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's finding of subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21180/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Jelassi Mehrez Mehdi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that his actions during a fight were solely defensive to neutralize an attack, claiming this favorable interpretation was excluded by the appellate court's factual findings. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing a specific, reasoned critique of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely a repetition of arguments already rejected by the appellate court without offering a specific, reasoned critique of the factual findings.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of rejected grounds subjective intent of crime defensive action defense caso di media gravità delitto mercede di mediazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JELASSI MEHREZ MEHDI nato il 26/07/1979 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Jelassi Mehrez Mehdi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di rissa;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reatoè inammissibile. Il ricorrente afferma che il suo intervento nella rissa era finalizzato a difendere un compagno e mirava esclusivamente alla neutralizzazione della aggressione altrui: si tratta di una prospettazione più favorevole delle prove già valutate dai giudici di merito che è svolta in fatto, secondo direttrici di censura sottratti al sindacato della Corte di cassazione (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); 2.1. Rilevato che il motivo è inammissibile anche perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01);

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23