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Ordinanza — n. 21179/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against review request, ruling it inadmissible for excluding aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21179/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal against the Court of Appeal's decision inadmissible. The appellant argued that the lower court incorrectly applied an aggravating circumstance, seeking its exclusion via the extraordinary remedy of review. The court rejected this, holding that the review procedure cannot be used to challenge the application of aggravating circumstances or to request a lighter sentence than the statutory limits allow.

Regesto Legislator

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Art. 7 della legge n. 203 del 1991; The extraordinary remedy of review cannot be utilized to request the exclusion of an aggravating circumstance or to obtain a less afflictive penalty than permitted by law.

Parole chiave

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extraordinary review aggravating circumstances constitutional limits judicial finality penal procedure revisione processuale insufficienza di prove motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7 della legge n. 203 del 1991
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
Art. 13 CEDU

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle
Sez. 6, n. 4121 del 16/05/2019
Sez. 6, n. 25591 del 27/05/2020, Casale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVO EROS nato a CIRIE' il 28/06/1989 avverso l'ordinanza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Eros Salvo ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione da lui proposta;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la difesa eccepisce l'erroneità della ricostruzione del fatto storico e l'eccessiva gravità del trattamento sanzionatorio rispetto a quello applicato ai concorrenti nel reato, in ragione del riconoscimento, solo nei suoi confronti, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, è inammissibile, non potendo essere utilizzato il rimedio staordinario della revisione per chiedere l'esclusione di una circostanza aggravante (Sez. 1, n. 20470 del 10/2/2015, Pelle, Rv. 263592;

Sez. 6, n. 4121 del 16/5/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194). 2.1. Ritenuto, altresì, che è costituzionalmente legittima - ai sensi degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., 6 e 13 CEDU -, l'esclusione dell'ammissibilità della domanda di revisione in funzione del riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, essendo ragionevole la previsione secondo cui il superamento del giudicato è consentito solo in presenza di elementi che conducano al proscioglimento ed è giustificato che sia il solo legislatore ad individuare i limiti di ammissibilità dell'impugnazione straordinaria (Sez. 6, n. 25591 del 27/05/2020, Casale, Rv. 279608 - 01);

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 apr