Italian court dismisses appeal against aggravated theft conviction for missing minor property damage mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Steven Merlino inadmissible regarding a conviction for aggravated theft. The appellant argued that the lower court failed to recognize the mitigating circumstance of minor property damage under Article 62, paragraph 4, of the Criminal Code. The court rejected this claim, noting that the stolen goods were valued at approximately €2,400, which does not meet the threshold of being economically negligible required for such mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; The mitigating circumstance of minor property damage requires the prejudice caused to be trivial or economically negligible, a standard not met by a value of approximately two thousand four hundred euros.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLINO STEVEN nato a SIRACUSA il 12/04/2000 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Steven Merlino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la contraddittorietà della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la concessione della circostanza attenuante in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 - 01). Nel caso di specie, il valore dei beni sottratti ammonta a circa euro 2.400, certamente non riconducibile ad un'ipotesi di irrilevanza secondo il senso comune;
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 april