Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic and non-specific grounds regarding drug trafficking and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele Vizzaccaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Vizzaccaro challenged the second-instance judgment confirming his conviction for drug possession intended for trafficking and recidivism under specific articles of the Penal Code. The court rejected the appeal because the arguments were deemed generic, repetitive, and lacking a specific connection to the facts already examined by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are generic, repetitive, and lack a specific correlation with the facts of the contested decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIZZACCARO EMANUELE nato a ROMA il 01/12/1975 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Emanuele Vizzaccaro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 e 495 cod. pen.;
2. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si denuncia il vizio di mancanza di motivazione in ordine, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza di elementi sufficienti a provare che la detenzione della sostanza stupefacente fosse finalizzata allo spaccio e non al mero uso personale e all'omessa esclusione della recidiva, sono inammissibili, in quanto generici, basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già esaminate dal giudice d'appello e ritenute infondate. Si tratta, dunque, di motivi non specifici e reiterativi; 2.1. Ritenuto che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume, altresì, dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 april