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Ordinanza — n. 21175/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming violation of reformatio in peius regarding partial compensation for crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21175/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court violated the prohibition of reformatio in peius. The appellant argued that the second instance judge failed to recognize the mitigating circumstance of compensating the victim, despite the first instance having acknowledged it. The court ruled that since the first instance never formally recognized the mitigating circumstance or addressed the fullness of the compensation, no aggravation of the final penalty occurred.

Regesto Legislator

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Art. 62 n.6 cod. pen.; Art. 597 cod. proc. pen.: The prohibition of reformatio in peius applies only when the second instance judge makes determinations more severe than the first; if the first instance did not recognize the mitigating circumstance or assess the compensation's fullness, no violation exists.

Parole chiave

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reformatio in peius mitigating circumstance partial compensation appellate review criminal procedure violation of law inadmissible appeal risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n.6 cod. pen.
Letto il ricorso di De Francisci Vincenzo, rilevato che con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 62 n.6 cod. pen. e dell'art.
Art. 597 cod. proc. pen.
art. 597 cod. proc. pen
e dell'art. 597 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FRANCISCI VINCENZO nato a CATANIA il 15/11/1983 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Francisci Vincenzo, rilevato che con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 62 n.6 cod. pen. e dell'art. 597 cod. proc. pen. in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno: il ricorrente rappresenta che la Corte di appello, condividendo il rilievo difensivo secondo cui l'azione riparatoria del danno da reato era stata tempestiva in quanto avvenuta prima dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, ha, tuttavia ritenuto che il risarcimento non fosse integrale, nonostante la precedente valutazione di congruità operata dal primo giudice, così incorrendo nella violazione del divieto di reformatio in peius; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato atteso che il Tribunale (pag. 6 della sentenza) non ha riconosciuto la diminuente in questione ( seppure per motivi di natura processuale) e neppure si era espresso in ordine alla integralità del risarcimento, ma aveva semplicemente dato atto di una volontà riparatoria versando in favore della vittima della commessa rapina la somma di euro 550,00 di poco superiore a quella sottratta; ne deriva che il giudizio di non congruità dell'azione risarcitoria (perché avrebbe dovuto comprendere anche i danni non patrimoniali) posto dalla Corte di appello a base del diniego della attenuante non ha determinato alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, ravvisabile ove il giudice di secondo grado pervenga a determinazioni peggiorative in punto di trattamento sanzionatorio che nella specie non si rinvengono; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,